In attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il D.I. 2 aprile 2007 con il quale sono stati istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa.
Si riporta per completezza, di seguito, il testo del Decreto.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante:
"Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273" ed, in particolare, gli articoli 186,
225 e 227 del medesimo;
Visto l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo 30/2005
che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene
stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da
corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di
copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa
documentazione brevettuale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il
comma 851 dell'art. 1 che prevede che con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione
industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione dei
disegni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi di impresa;
Ritenuto necessario determinare la misura dei diritti sui brevetti
per invenzione industriale e sulla registrazione di disegni e
modelli, in relazione a ciascun titolo o domanda e all'intervallo di
tempo a cui si riferiscono;
Ritenuto, inoltre, necessario fissare l'ammontare dei diritti di
mora da applicare nel caso in cui il pagamento dei diritti dovuti per
il mantenimento in vita avvenga nei sei mesi successivi al termine di
scadenza originario;
Ritenuto, poi, necessario determinare la misura dei diritti dovuti
per la presentazione delle opposizioni alla registrazione dei marchi
di impresa;
Ritenuto, altresi', necessario stabilire la misura dei diritti di
segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la
richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di
estrazione della diversa documentazione brevettuale;
Decreta:
Art. 1.
Ammontare dei diritti
I diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli
di utilita' e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonche' i
diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa sono
dovuti nella misura indicata nella tabella A) allegata al presente
decreto.
I diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere
rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di
riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale
sono dovuti nella misura indicata nella tabella B) allegata al
presente decreto.
Art. 2.
Esonero dal pagamento dei diritti
Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di
trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli
di utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra
i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni
della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 3.
Termini di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita
I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione
industriale e per i modelli di utilita' e per la registrazione dei
disegni e modelli sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a
partire dal 1° gennaio 2007 e piu' specificamente:
a) dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione
industriale;
b) dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modello di
utilita';
c) dal secondo quinquennio di vita per la registrazione di disegno o
modello.
Art. 4.
Modalita' di corresponsione dei diritti
per il mantenimento in vita
Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere
effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese
corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda.
Trascorso detto periodo il pagamento e' ammesso nei sei mesi
successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora.
Il pagamento e', altresi', ammesso entro il termine di quattro mesi
dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilita' o di
registrazione del disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi
dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente
maturati fino a tale momento.
Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali se riferiti
allo stesso brevetto.
Art. 5.
Conti correnti postali
Il pagamento dei diritti deve essere effettuato esclusivamente con
versamento sui seguenti conti correnti postali:
per il deposito e il mantenimento in vita dei brevetti per
invenzione industriale e per modello di utilita' e per la
registrazione dei disegni e modelli, nonche' per tutti gli altri
pagamenti non compresi nei punti successivi:
c/c postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle entrate
Centro operativo di Pescara;
per il mantenimento in vita dei brevetti europei:
c/c postale n. 81016008 intestato all'Agenzia delle entrate
Centro operativo di Pescara;
per per i diritti di segreteria e di opposizione:
c/c postale n. 35596006 intestato all'Ufficio italiano brevetti
e marchi.
Art. 6.
Periodo transitorio
Per tutte le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli
di proprieta' industriale maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007
fino al 30 aprile 2007 il pagamento e' dovuto entro l'ultimo giorno
utile del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi dietro
la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo
senza che alcun pagamento sia stato effettuato il titolo di
proprieta' industriale e' dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.
Per i quinquenni successivi al primo riferiti ai brevetti per i
modelli d'utilita' e alla registrazione di disegni e modelli la cui
decorrenza e' intervenuta nel corso dell'anno 2006 e' dovuto il
pagamento di un diritto il cui importo e' determinato in misura
forfetaria, come da allegata tabella A), lettera g).
Il pagamento della somma di cui al comma precedente deve essere
effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 ovvero
nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora.
Trascorso detto periodo senza che alcun pagamento sia stato
effettuato il modello d'utilita' ovvero il disegno o modello e'
dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.
Per i disegni tessili in vigore al 31 dicembre 2006 il primo
pagamento dovuto sulla base della tariffa annessa al presente decreto
dovra' essere corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile
calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito.
I diritti relativi alle operazioni differenti dal pagamento delle
annualita' o dai quinquenni sono dovuti a partire dal quindicesimo
giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni, nonche' i diritti
di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei
termini e con le modalita' fissati dal Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice di
proprieta' industriale.
Roma, 2 aprile 2007
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa