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28 January 2026

La riproducibilità brevettuale: cosa cambia dopo la decisione G 1/23

Dal 2 luglio 2025, l’Ufficio Brevetti Europeo chiarisce che un prodotto messo in commercio entra nello stato dell’arte a prescindere dalla sua riproducibilità, spostando il discrimine sulla mera accessibilità pubblica e imponendo depositi prima di qualsiasi offerta o vendita

28 January 2026

La riproducibilità brevettuale: cosa cambia dopo la decisione G 1/23

Dal 2 luglio 2025, l’Ufficio Brevetti Europeo chiarisce che un prodotto messo in commercio entra nello stato dell’arte a prescindere dalla sua riproducibilità, spostando il discrimine sulla mera accessibilità pubblica e imponendo depositi prima di qualsiasi offerta o vendita

La decisione G 1/23 dell’Enlarged Board of Appeal dell’Ufficio Brevetti Europeo, del 2 luglio 2025 costituisce in sostanza, la fine del “privilegio della riproducibilità” che, per anni, ha offerto una fragile rete di sicurezza ai titolari di prodotti complessi.

La decisione in commento stabilisce inequivocabilmente che un prodotto reso accessibile al pubblico è incluso nello stato dell’arte ai sensi dell’Art. 54(2) EPC per il solo fatto di essere stato commercializzato, a prescindere dalla possibilità concreta per l’esperto del settore di analizzarne completamente la composizione interna e riprodurlo ex novo senza incorrere in onere eccessivo.

La G 1/23 impone una sostanziale e urgente riconfigurazione della consulenza strategica in materia brevettuale. La prassi, a volte tollerata, di ammettere una breve e controllata fase di commercializzazione di prodotti ad alta complessità prima del deposito brevettuale, contando sull’impossibilità di riproduzione, è divenuta completamente insostenibile e ad alto rischio di invalidità. La disponibilità al pubblico, anche tramite la semplice offerta o distribuzione di campioni a fini commerciali, è ora considerata una forma di divulgazione pienamente abilitante per tutte le caratteristiche analizzabili del prodotto.

Conseguentemente a questa decisione:

  1. qualsiasi vendita, distribuzione o offerta commerciale prima del deposito del brevetto può invalidare le rivendicazioni. La priorità assoluta deve essere il deposito prima di qualsiasi divulgazione o commercializzazione.
  2. per proteggere caratteristiche distintive, il richiedente deve dimostrare una impossibilità tecnica assoluta di determinare tali caratteristiche, non solo una difficoltà o costi elevati.
  3. brochure, schede tecniche, dati di performance e altre informazioni commerciali possono ora essere considerati come divulgazione abilitante.

 

Conclusioni

Questa decisione, se da un lato impone una collaborazione ancora più costruttiva tra azienda e consulente brevettuale, dall’altro limita gli escamotage commerciali che fino ad oggi erano stati accettati.

Le aziende, i loro dipartimenti commerciali e marketing devono sempre accertarsi che, se un prodotto ancorché complesso, viene considerato – a priori – d’interesse concorrenziale (in termini industriali, finanziari e commerciali) dev’essere brevettualmente protetto, non solo per il suo insieme ma anche per le sue caratteristiche interne ancorché non immediatamente individuabili.

Una loro predivulgazione, infatti, ora non porta alla nullità del successivo brevetto solo se risulta impossibile, per un esperto del settore, capirne le caratteristiche tecniche. Il che porta ad un alto rischio di nullità.

Il consulente brevettuale deve spiegare nel dettaglio questo limite, non considerandolo più in parte aggirabile, così accompagnando l’azienda a considerare – ad origine una tutela brevettuale più dettagliata anche in termini di numero di applicazioni, focalizzate e dettagliate per ciò che viene considerato frutto del proprio R&D.

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