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12 December 2025

Descrizione e disegni di un brevetto sempre più importanti per la concessione e validità della privativa

Interpretazione delle rivendicazioni: ruolo imprescindibile di descrizione e disegni dopo la decisione G1/24

12 December 2025

Descrizione e disegni di un brevetto sempre più importanti per la concessione e validità della privativa

Interpretazione delle rivendicazioni: ruolo imprescindibile di descrizione e disegni dopo la decisione G1/24

La decisione G1/24 dell'Enlarged Board del 18 giugno 2025 ha stabilito che, per valutare la brevettabilità, le rivendicazioni restano il punto di partenza, ma la descrizione e i disegni vanno sempre consultati per interpretarle, non solo quando le rivendicazioni risultino ambigue.

Questo allinea la prassi EPO con le prime decisioni in sede UPC dove la descrizione ed i disegni sono considerati obbligatori, sempre, per supportare l'interpretazione delle rivendicazioni, non solo quando queste risultano poco chiare.

Il caso nasce da T439/22 sul brevetto EP3076804 di Philip Morris (dispositivo heat‑not‑burn) e sul significato di “gathered sheet”. Il termine aveva un'interpretazione “ristretta” nel settore, ma una definizione più ampia in descrizione; la divergenza era decisiva per attribuire al brevetto il carattere di novità, o meno.

Dinanzi a orientamenti contrastanti, il Board coinvolto ha chiesto se Art. 69 EPC/Protocollo e/o Art. 84 EPC fondassero l'interpretazione ai fini della brevettabilità e quando usare descrizione/figure

La decisione G1/24 ha così stabilito:

  1. né l'art. 69 EPC né l'art. 84 EPC sono basi pienamente soddisfacenti per l'interpretazione in esame, ma si ricavano principi: le rivendicazioni sono la base; descrizione e disegni devono sempre essere consultati nell'interpretazione ai fini degli artt. 52–57 EPC;
  2. l'affermazione che una rivendicazione sia “chiara” implica già un atto interpretativo e questo porta al ruolo centrale e non solo occasionale della descrizione e dei disegni;
  3. l'approccio vuole armonizzare prassi EPO e contenzioso post‑concessione.

Nonostante il caso T439/22 che ha generato la decisione in commento sia ancora pendente, il Board of Appeal ha già applicato la G1/24 nella decisione T1561/23

La decisione T1561/23 ha chiarito cosa significhi “consultare” la descrizione. Il caso riguardava un'applicazione per controllori logici programmabili (PLC) dove il richiedente rivendicava un metodo per eseguire “azioni ausiliarie” in ambiente real-time. La tecnica nota descriveva un sistema con “pre- emptive tasks” e la questione centrale era se queste tasks anticipassero le “azioni ausiliarie” rivendicate. Il richiedente, invocando la G1/24, sosteneva che la descrizione distinguesse chiaramente tasks ordinarie (che controllano sensori e attuatori con tempi definiti) da azioni ausiliarie (sistemi complessi come visione o apprendimento automatico con tempi di esecuzione indefiniti). La Commissione di Ricorso ha riconosciuto l'obbligo di consultare la descrizione ma ha precisato che la G1/24 non definisce cosa significhi considerare la descrizione in un caso specifico e non richiede nemmeno esplicitamente che una definizione dalla descrizione debba essere usata per l'interpretazione di una rivendicazione.

Nel caso specifico, la Commissione di Ricorso, ritenendo che la descrizione fornisse solo esempi e non definizioni vincolanti, ha rigettato il ricorso per mancanza di novità, confermando così la discrezionalità delle Commissioni di Ricorso nell'applicare i principi della G1/24.

Conclusioni

La G1/24 impone che la descrizione ed i disegni di qualsiasi domanda brevettuale abbiano definizioni precise e non generiche.

Si devono evitare affermazioni standard che porti ad un allargamento involontario del significato di termini tecnici comuni come può accadere in meccanica.

Brevetti omnicomprensivi, anche se potranno giungere a concessione, difficilmente potranno essere facilmente difesi in possibili opposizioni ed azioni legali.

È fortemente consigliato focalizzare una domanda di brevetto ad una specifica soluzione, rendere la descrizione ed i disegni chiarai e focalizzati alla soluzione che non possa essere successivamente soggetta ad interpretazioni generalizzanti che porteranno, senza possibilità di recupero, alla nullità totale o parziale del testo brevettuale oppure al suo facile aggiramento.

A tal fine è necessario approfondire quanto più possibile con l'inventore ogni singolo passaggio non solo tecnico ma anche espressivo delle caratteristiche tecniche di maggior rilievo, o comunque di quelle caratteristiche tecniche che sono considerate il quid pluris rispetto allo stato dell'arte.

Si deve tornare a considerare la scrittura del brevetto, non solo un primo atto che nel corso delle procedure amministrative di concessione potrà essere perfezionato, ma un documento che al suo interno, fin dall'inizio, definisce in modo proprio, chiaro e non generico, le proprie caratteristiche tecniche che, eventualmente, nel seguito, potranno essere modificate secondo quanto con cesso dalle procedure amministrative, ma non nella loro descrizione intrinseca.

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