L’EPO è competente a valutare il diritto alla rivendicazione di priorità e l’«approccio dei richiedenti congiunti» è valido
L’EPO è competente a valutare il diritto alla rivendicazione di priorità e l’«approccio dei richiedenti congiunti» è valido

La Commissione allargata dei ricorsi dell''Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha emesso la sua decisione nei casi consolidati G 1/22 e G 2/22.
La Commissione allargata di ricorsi ha così disposto:
In una situazione in cui una domanda PCT viene depositata congiuntamente dalle parti A e B, (i) designando la parte A uno o più Stati designati e la parte B uno o più altri Stati designati, e (ii) rivendicando la priorità da una precedente domanda di brevetto che designa la parte A come richiedente, il deposito congiunto implica un accordo tra le parti A e B che consente alla parte B di far valere la priorità, a meno che non vi siano indicazioni concrete contrarie.
Il rinvio da parte della commissione tecnica di ricorso 3.3.04 nei casi consolidati T 1513/17 e T 2719/19 (GU EPO 2022, A92) ha sollevato due questioni:
In entrambi i casi all'origine del rinvio, rispettivamente la Divisione di Opposizione e la Divisione d'Esame hanno ritenuto che non tutti gli inventori citati come richiedenti nella domanda di brevetto statunitense avevano ceduto il diritto di priorità ai richiedenti delle rispettive domande di brevetto europeo prima del deposito della domanda PCT. Di conseguenza, hanno ritenuto non valida la rivendicazione di priorità.
Con la suddetta ordinanza, il Board ha concluso che l'EPO è autorizzato a valutare il diritto di priorità e che esiste una presunzione confutabile che un richiedente che rivendica la priorità in conformità ai requisiti formali previsti dalla Convenzione sul Brevetto Europeo ha il diritto di farlo.
Si tratta di decisioni importanti che hanno effetti nella pratica dell'opposizione: l'ostacolo da superare per negare il diritto di priorità è ora più alto per gli oppositori.