Con la Legge 342 del 21 novembre 2000, entrata in vigore il 10 dicembre 2000 (collegato fiscale alla finanziaria 2000) il titolare di diritti di proprietà industriale ha la possibilità di rivalutarli economicamente se risultavano a bilancio nell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Comunemente i diritti di proprietà industriale
sono iscritti a bilancio secondo il loro costo storico (costi amministrativi
più costo della consulenza professionale) se esso nasce all'interno
dell'impresa titolare, altrimenti, se detto diritto viene acquisito,
a bilancio viene indicato il costo di acquisto.
La rivalutazione dev'essere annotata sia nell'inventario, sia nella
nota integrativa al bilancio e può essere fatta secondo due
distinte modalità:
La legge in commento lascia un dubbio applicativo quanto si voglia applicare la rivalutazione ad un singolo diritto tra i diritti di cui un'impresa è titolare. Infatti, nella norma si afferma che la rivalutazione dev'essere operata per tutti i beni appartenenti alla stessa "categoria omogenea", ciò essendo in contrasto - almeno apparentemente - con la necessità oggettiva di applicare la rivalutazione solo ad uno o a più diritti di cui l'impresa è titolare.