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17 July 2014

Tribunale di Roma

  1. La tutela del diritto all'immagine di cui all'art. 10 c.c. ed all'art. 96, L. n. 633/1941, ha per oggetto non già unicamente l'immagine intesa nel suo mero aspetto fisico, ma anche quella intesa quale complesso di attributi e caratteri che contraddistinguono un certo soggetto, quali peculiarità, prerogative o caratteristiche evocative dello stesso, come la voce e il timbro vocale, la firma, l'utilizzazione dell'immagine di un sosia o di una "maschera scenica" (cioè, attraverso l'interpretazione di un attore), l'impiego del disegno caricaturale, nonché la riproduzione di accessori tipici del look caratterizzanti il personaggio celebre.
  2. L'interesse alla conoscenza della vita e dell'attività artistica di un personaggio celebre permette alla notorietà del personaggio cui è connesso di esplicare i suoi effetti scriminanti sulla riproduzione non autorizzata dell'immagine della persona nota, con conseguente compressione del diritto alla propria immagine in virtù del (ritenuto) superiore interesse pubblico all'informazione e delimitazione del c.d. "right of publicity" ossia del diritto della persona celebre allo sfruttamento economico dei simboli significativi (in primis, nome e immagine) della propria notorietà in relazione al notevole richiamo per il pubblico dei consumatori che gli stessi presentano e al conseguente loro valore pubblicitario. In applicazione del principio espresso dalla massima il Tribunale ha ritenuto che la divulgazione dell'immagine del personaggio celebre in questione, laddove non arrechi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta, non vìola il diritto all'immagine di cui agli artt. 10 c.c. e 96, L. n. 633/1941.
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