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16 March 2012

Tribunale di Torino

Perdi Investigazioni S.r.l. vs. Fnac Italia S.p.A.

  1. Lo storno illecito di dipendenti non può mai derivare dalla mera constatazione del passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente - attività in quanto tale legittima e presidiata dagli arti. 41 e 35 della Costituzione - ma occorre che la condotta sia posta in essere con mezzi contrari ai principi di correttezza professionale in quanto è tale modalità dell'agire a denotare l'esistenza dell’animus nocendi.
  2. Anche un soggetto c.d. terzo (cioè un soggetto che non è esso stesso concorrente dell'imprenditore danneggiato) può compiere un illecito concorrenziale quando agisce per conto in collegamento con l'impresa concorrente dell'impresa danneggiata.
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