La nullità del marchio comunitario, perchè costituito dal nome notorio altrui tutelato dal diritto nazionale, va dichiarata indipendentemente dall'origine della notorietà raggiunta da quel nome, che può conseguire anche ad un'utilizzazione in campo commerciale (nella specie, si trattava del nome notorio dello stilista di moda Fiorucci, invocato come diritto anteriore secondo la normativa italiana).