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18 June 2010

Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell'UIBM, 24/10

LEKO VLADIMIR

Brevetto europeo - termine per la nazionalizzazione: art. 56 codice della proprietà industriale.

Nel caso di opposizione, in accoglimento della quale il brevetto sia mantenuto in forma modificata, sono previsti termini trimestrali indipendenti per il deposito delle traduzioni.
In caso di pubblicazioni consecutive, non conseguenti a decisioni di opposizione al brevetto rilasciato, il termine trimestrale per la c.d. nazionalizzazione della privativa europea, decorre dalla prima pubblicazione.

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