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25 February 2010

Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell'UIBM, 10/10

Associazione "Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute"

Marchio - fondamento della illiceità e contrarietà al buon costume: art. 14 codice della proprietà industriale.

La illiceità che la legge richiede per negare la protezione ad un segno è nel tentativo di rendere normale, quale elemento di un gioco dalle pretese intenzioni educative, una definizione sociale e subculturale dolorosamente dispregiativa e pertanto crudele.
Non può essere registrato come marchio un segno consistente in una espressione contraria al buon costume, se tale segno sottolinea esplicitamente una offesa alla donna, tenuto conto che la dignità della persona umana è al centro del sistema giuridico.

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