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30 December 2004

Tribunale di Venezia

L'espressione «lulù» utilizzata, insieme ad altro termine descrittivo, per contraddistinguere calzature per bambini, pur non dando luogo ad un'immediata associazione concettuale del marchio con il prodotto o servizio contrassegnato, e non avendo quindi natura descrittiva dello stesso, per la notevole diffusione di marchi del tutto analoghi rappresenta un marchio debole; pertanto, va esclusa la contraffazione del marchio «baby lulu», accompagnato dalla figura di un fiore, ad opera del marchio figurativo contenente l'espressione «lulù» ed una figura stilizzata di una farfalla.

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