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3 July 1996

Corte di Cassazione, 6079

L’impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata, nel termine annuale di cui al primo comma dell’art. 327, codice procedura civile, quale risulta concretamente determinato per effetto dell’incidenza della sospensione durante il periodo feriale, deve essere notificata presso il procuratore costituito per il giudizio a quo e non personalmente alla parte ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 330, codice procedura civile.
Premesso che il divieto della concorrenza sleale ed in particolare lo storno di dipendenti altrui attuato con modalità contrarie ai principi della correttezza professionale è un logico corollario della moderna e corretta concezione dell’economia di mercato qual è quella cui fa riferimento l’art. 41, Costituzione, non può ritenersi giustificato tale storno da una situazione di crisi economico-finanziaria in cui versi l’impresa che lo abbia posto in essere adducendo la necessità da parte sua di iniziare un’attività nel diverso settore produttivo nel quale opera l’impresa concorrente che abbia subito la sottrazione dei dipendenti.

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