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26 June 1996

Corte di Cassazione, 5924

Quando un marchio debole, tale perché costituito da lemmi e lettere alfabetiche che riproducono il rumore dello sciacquio descrittivo del prodotto costituito da detersivo, sono opposti come anteriorità invalidanti marchi precedenti assai simili e riproducenti anch’essi, in qualche modo, il rumore dello sciacquio, occorre accertare, per escludere il difetto di novità sotto il vigore della vecchia legge-marchi, non soltanto la decadenza dei marchi precedenti alla data di registrazione di quello impugnato ma anche l’insussistenza della specifica e lieve novità individualizzate che, coerentemente alla logica del marchio debole, esclude il difetto di novità.
Il nuovo testo dell’art. 17, legge-marchi, entrato in vigore con il D.Lgs. n. 480/92, secondo il quale “non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità”, per effetto della norma transitoria dell’art. 89, costituisce ius superveniens applicabile alle controversie in corso.

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