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26 March 2004

Tribunale di Napoli

Nell’ambito della fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, che l’art. 3 d.leg. 168/03 devolve alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, devono ricomprendersi anche le controversie relative ai marchi di fatto, in quanto riconducibili alla concorrenza sleale confusoria.
Può essere inibita in via cautelare, in applicazione della legge marchi, la registrazione come domain name di internet di un altrui precedente marchio di fatto, che abbia conseguito notorietà generale, in quanto a tale segno compete, almeno in via tendenziale, una tutela non diversa da quella tipica del marchio registrato.

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