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27 March 1997

Autorità Garante della concorrenza e del mercato, 4820

Internet è, e deve essere considerato, un veicolo pubblicitario.
E’ pubblicità anche quella istituzionale giacché l’accreditamento dell’immagine di un operatore pubblicitario contribuisce a creare condizioni favorevoli all’accettazione da parte del pubblico dei prodotti o dei servizi da lui offerti e, quindi, indirettamente a promuovere la domanda.
In considerazione della particolarità di Internet come veicolo pubblicitario, la circostanza che titolare del sito sia persona diversa dall'operatore pubblicitario non esclude una responsabilità di quest'ultimo per le notizie e le informazioni diffuse a promozione della propria immagine.
Non è ingannevole la pubblicità di un'associazione che, derivando dalla fusione di due precedenti associazioni, enuncia la consistenza numerica delle stesse e descrive l'attività che svolge e le finalità che persegue.

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