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7 December 1999

Tribunale di Trento

Ove gli illeciti anticoncorrenziali siano compiuti da un terzo, a vantaggio proprio e di imprenditore concorrente del danneggiato, entrambi rispondono in via solidale a titolo di concorrenza sleale (nella specie, si è ritenuta sussistente la legittimazione passiva di un procacciatore d’affari e di un agente di assicurazioni nell’azione di concorrenza sleale proposta da agente concorrente del secondo).
Non costituiscono atti di concorrenza sleale del procacciatore d’affari la comunicazione ai clienti di aver cambiato agente preponente e la predisposizione di lettere di disdetta, ove si dimostri che la disdetta sia stata sollecitata dai clienti stessi e l’adesione alla nuova compagnia assicuratrice sia dovuta a rapporti personali e diretti tra clienti e procacciatore d’affari, indipendentemente dall’elevato numero di disdette.

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